1. All'articolo 86 del codice civile, le parole: «matrimonio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «matrimonio, da una unione registrata o da una unione civile precedenti».
2. All'articolo 86 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non costituisce causa impeditiva ai fini di cui al primo comma la sussistenza di uno stato di separazione tra i coniugi o tra i contraenti dell'unione registrata, o l'esistenza di un matrimonio o di una unione registrata i cui effetti civili sono stati dichiarati cessati».