Art. 6.
(Modifiche all'articolo 86 del codice civile concernente la libertà di stato).

      1. All'articolo 86 del codice civile, le parole: «matrimonio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «matrimonio, da una unione registrata o da una unione civile precedenti».
      2. All'articolo 86 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non costituisce causa impeditiva ai fini di cui al primo comma la sussistenza di uno stato di separazione tra i coniugi o tra i contraenti dell'unione registrata, o l'esistenza di un matrimonio o di una unione registrata i cui effetti civili sono stati dichiarati cessati».

 

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